TECA GIURIDICA INSEGNANTI
La scuola cambia
Approvati i regolamenti per la riorganizzazione della scuola dell'infanzia, primaria e secondarie di I e II grado. Primarie e secondarie di I grado cambieranno a partire dal primo settembre 2009. Le secondarie di II grado dal primo settembre 2010
L'Università cambia
Approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge di riforma dell'università italiana. Prevista più trasparenza nei concorsi, borse di studio per i più meritevoli e riconoscimenti per gli atenei più virtuosi
Invalsi: emanate due direttive - definiti gli obiettivi generali delle politiche educative nazionali a cui dovrà attenersi l'Invalsi per lo svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2009/2010 - determinato il quadro strategico, e le relative azioni, per la programmazione delle attività relative al prossimo triennio
Ministero degli Affari esteri On line il bando per esperti nazionali distaccati presso la Commissione europea. La domanda entro il 6 febbraio
Comitato Nazionale Musica Disponibile da oggi il nuovo spazio web del sito Miur dedicato al Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica
Scuole nelle aree a rischio Fissati i criteri ed i parametri di attribuzione delle risorse per i progetti per le aree a rischio, a forte flusso immigratorio e contro l'emarginazione scolastica - a.s. 2008/2009
"Insegnare scienze sperimentali" -a.s. 2008/2009 Indicazioni di carattere culturale ed organizzativo per l'avvio della seconda fase di lavoro del piano di formazione
Educazione stradale On line il piano di riparto dei fondi da destinare alle scuole per le iniziative di educazione stradale.
LA PENSIONE NELLA SCUOLA
Si vvicina a grandi passi il
periodo per presentare le domande di pensionamento aventi effetto dal
1/09/2009
per il personale della scuola. E' tempo quindi di
prepararsi alla scelta per coloro che conseguono i previsti requisiti per la
quiescenza.
Si ricordano le vigenti disposizioni introdotte dalla legge 247 del 24
Dicembre 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 Dicembre
scorso in materia previdenziale che hanno parzialmente modificato la riforma
Maroni del 2004 rispetto ai requisiti per l'accesso ai trattamenti
pensionistici a decorrere dal 1
o
Gennaio 2008.
Le regole sono
- Dal 10
gennaio 2008 e fino al 30 giugno 2009, i
lavoratori dipendenti potranno accedere alla pensione d'anzianità con 58
anni d'età e 35 anni di contributi.
In seguito saranno inserite le quote.
Che cosa sono le quote
Dal 10
luglio 2009 i requisiti per il
pensionamento di anzianità sono sostituiti dal meccanismo delle "quote": una
combinazione tra l'età anagrafica con gli anni di contribuzione.
Le quote vanno in progressione: si parte da 95 nel 2009 per i lavoratori
dipendenti (96 per gli autonomi), per arrivare dal primo gennaio 2013 a
quota 97 per i dipendenti e 98 per gli autonomi.
- Dal 10 luglio 2009, l'accesso al trattamento pensionistico si
realizza tramite le "quote": il requisito per ottenere la pensione
è
dato dalla somma dell'età anagrafica e del numero
dei contributi versati (il requisito contributivo minimo
è
pari a 35 anni).
- Dal 10
luglio 2009 al 31 dicembre 2010, il
diritto alla pensione si matura a quota 95, con almeno 59 anni d'età
(esempio: 59 anni d'età e 36 d'anzianità contributiva oppure 60 anni d'età e
35 di contributi).
- Dal 10
gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota
passa a 96 e l'età minima è
fissata a 60 anni.
- Dal 10
gennaio 2013, la quota
è
aumentata a 97 ed il requisito anagrafico minimo
a 61 anni.
Il personale della scuola
Il nuovo meccanismo degli scalini e delle quote per la pensione d'anzianità
prevede un correttivo per il personale della scuola.
Le regole introdotte non modificano il calendario delle uscite: 10
settembre per il personale della scuola e
10
novembre per le università, i conservatori
e le accademie di belle arti.
I requisiti di età e di contribuzione si considerano acquisiti se raggiunti
entro il 31 dicembre dell'anno.
Ciò significa, per esempio, che si può ottenere la pensione di anzianità dal
10
settembre 2008 anche se a tale data si hanno solo 34 anni e 8 mesi di
servizio e un'età di 57 anni e 8 mesi.
Tanto si applica anche nel 2009, infatti, il personale potrà lasciare il
servizio con 58 anni d'età e 35 di servizio, poiché entrerà in funzione sei
mesi dopo (dal 1 o
gennaio 2010) la quota "95" che richiede 60 anni
d'età o in alternativa 59 anni se sono stati versati almeno 36 anni di
contributi.
Nella scuola esiste una sola finestra d'uscita nel corso dell'anno. Pertanto
e purché i requisiti anagrafici e contributivi (58 e 35) siano raggiunti nel
corso dell'anno i lavoratori potranno lasciare il lavoro e contestualmente
usufruire dell'assegno pensionistico con inizio dal 1 settembre 2009 per il
personale della scuola e 10
novembre per le università, i conservatori e le accademie di belle arti. In
pratica nella scuola per tutto il 2009 si potrà andare in pensione con i
requisiti previsti nel 2008 e la quota "95" scatta dal 1/01/2010 anziché dal
1/07/2009 come per tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di mettersi in pensione a qualsiasi
età se si hanno almeno 40 anni di contributi.
Gli scalini anziché lo scalone
Va rilevato come la nuova disciplina renda più favorevole la posizione dei
lavoratori che maturano i requisiti nel periodo immediatamente successivo al
31 Dicembre 2007, con un vantaggio progressivamente decrescente per coloro i
quali, invece, conseguono negli anni successivi il requisito anagrafico
richiesto per accedere ai trattamenti pensionistici.
Entro il31 Dicembre del 2012, l'incremento dei requisiti anagrafici previsti
dal1° Gennaio 2013 potrebbe essere differito qualora una specifica verifica
sulla spesa (da effettuarsi entro il 30 settembre dello stesso anno)
dimostri i positivi effetti finanziari della manovra sul versante
previdenziale, nel senso del raggiungimento dei risparmi dalla stessa
previsti.
I diritti acquisiti
E' mantenuta la tutela dei diritti acquisiti al 31 Dicembre 2007. Infatti,
così come previsto dall'articolo 1 - comma 3 - della legge n.243/2004, " ...
/I
lavoratore che abbia maturato entro il
31
Dicembre 2007 i requisiti d'età e d'anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data d'entrata in
vigore della presente legge (01/01/2008), ai fini del diritto all'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia
o
d'anzianità, nonché alla pensione nel sistema
contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la
predetta normativa e può chiedere all'Ente d'appartenenza la certificazione
di tale diritto ... ", mantenendo le previgenti decorrenze e anche se
siano stati introdotti nuovi e più elevati requisiti.
Le donne
Si prescinde dai nuovi requisiti
e si continuano ad applicare i precedenti (35 anni d'anzianità contributiva
e 57 anni d'anzianità anagrafica), in via sperimentale fino al 31.12.2015,
che riguardano solo le lavoratrici dipendenti che intendono optare per una
liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo
previste per il sistema contributivo (articolo 1 - comma 9 - della legge n.243/2004).
L'assegno sarà di almeno il 30% inferiore rispetto a quello che potrebbero
percepire più tardi con la pensione di vecchiaia. Le donne continueranno ad
andare in pensione di vecchiaia una volta raggiunti i 60 anni con
un'anzianità contributiva minima di 20 anni.
Quando conviene andare in pensione
Alla luce di quanto rappresentato, utile per il conseguimento del
diritto alla pensione, qualche riflessione è doverosa da parte di chi da
molti anni fornisce quotidianamente consulenza sul tema previdenziale.
Si rileva in generale tra i lavoratori che l'attenzione è rivolta forse
più al quando che al quanto.
Quanto: vuoi dire l'entità dell'assegno pensionistico che sarà percepito
a vita dall'avente titolo. Ogni lavoratore ha una storia ed ogni pensione si
determina sostanzialmente su 4 variabili:
1) anzianità contributiva (numero di anni di servizio/periodi da
conteggiare ai fini pensionistici);
2) l'ultimo stipendio;
3) un certo numero di stipendi che sono presi a riferimento;
4) la vigenza dei contratti.
La domanda di pensionamento
è
meramente soggettiva
e quindi la scelta può essere determinata e
influenzata da diverse motivazioni al preciso sorgere del diritto.
Diversa è invece la situazione che si presenta per coloro che possono
scegliere senza condizionamenti. Va in questo caso valutato ed
individuato il miglior momento per presentarla con tranquillità e serenità.
Non bisogna commettere errori irreversibili. La scelta, dopo una vita di
lavoro, deve essere libera, appropriata e conveniente. Nessuna "fuga" nel
timore di riforme o modifiche legislative penalizzanti. La storia insegna ed
è ampiamente dimostrato che tutti gli interventi normativi succedutisi in
materia previdenziale hanno avuto effetti graduali salvaguardando i diritti
acquisiti. Stante il nostro sistema pensionistico lo slogan è "andare in
pensione il più tardi possibile per conseguire un assegno più alto
possibile" (dal 1992 le pensioni hanno perso in termini di potere d'acquisto
rispetto alle retribuzioni quasi il 46%).
Una cosa è certa: fino ad ora i pentimenti si sono manifestati
incontrovertibilmente in chi se n'è andato, non in chi è rimasto in
servizio!
MASTER ESPERTO NEI PROCESSI
EDUCATIVI IN ADOLESCENZA
Con la presente si comunica che
la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino in
collaborazione con la Scuola Superiore di Formazione Rebaudengo ha attivato
per l'a.a. 2008/2009 il Master di I vello in Esperto nei processi educativi
in adolescenza. Il master si propone di: formare esperti in grado di
progettare e realizzare sia interventi educativi preventivi rivolti ad
adolescenti regolarmente scolarizzati, sia interventi specializzati per
minori inseriti nel circuito dell'assistenza; formare esperti in grado di
promuovere negli adolescenti una cultura del comportamento "sano" e condotte
coerenti.
Destinatari:
corso è indirizzato principalmente ad educatori, insegnanti, animatori e
psicologi, e intende fornire una formazione specifica per tutti gli ambiti
professionali che prevedono l'interazione con gli adolescenti e
organizzazione e la gestione di attività e interventi educativi a loro
rivolti.
La brochure informativa è disponibile in segreteria.
Per ulteriori informazioni:
wvw.unito.it/disef (sezione:Attività, sezione:Master)
Pubblicato in GU il decreto legge n. 137
Sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre è stato pubblicato il decreto legge n. 137 approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 agosto scorso. Il provvedimento contiene norme per l'introduzione della disciplina "Cittadinanza e Costituzione" nei curricoli della scuola del I e del II ciclo e nuove disposizioni in materia di valutazione del comportamento e degli apprendimenti. Un articolo è dedicato interamente all'insegnante unico nella scuola primaria e un altro articolo alla adozione dei libri di testo che d'ora innanzi verrà effettuata ogni 5 anni. Il decreto è disponibile nel sito della Gazzetta Ufficiale .
Nel sito del Dipartimento della Funzione Pubblica è disponibile il testo della circolare n. 7 del Ministro Renato Brunetta con la quale si forniscono a tutte le Amministrazioni pubbliche indicazioni circa l'applicazione della nuova disciplina in materia di assenze dei pubblici dipendenti contenuta nell'art. 71 della legge n. 133.
Pubblicato in GU il decreto legge 112 convertito in legge
Nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 21 agosto è stato pubblicato il testo della legge n. 133 in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria con cui il Parlamento ha convertito il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.
Insegnanti di sostegno titolari sul
"distretto".
Lo prevede un documento sull'integrazione degli alunni
disabili approvato nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato-Regioni. Il
rapporto docenti-alunni dovrà essere di 1 a 2 in tutte le province italiane.
L'accordo dovrà essere tradotto in appositi provvedimenti amministrativi.
D'ora innanzi il rapporto tra docenti di sostegno e alunni disabili dovrebbe
stabilizzarsi su un insegnante ogni due alunni; il rapporto, inoltre,
dovrebbe progressivamente essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni prevede un'altra
importante novità: i docenti di sostegno, anziché essere titolari presso una
istituzione scolastica, saranno gestiti da una unica scuola polo del
territorio che provvedere ad assegnarli alle diverse scuole facendo
attenzione sia alle disabilità degli alunni sia alla necessità di garantire,
per quanto possibile, la continuità didattica. Il progetto è insomma quello
di creare una vera e propria task force di zona per l'integrazione (l'ambito
della scuola-polo dovrebbe coincidere all'incirca con quello del vecchio
distretto scolastico).
In pratica l'accordo Stato-Regioni prevede che il Ministero riveda diversi
aspetti normativi e contrattuali.
Astensione facoltativa e anzianità
di servizio.
Come è noto, l'art. 6 della legge n. 1204 del 1971 dispone
espressamente, con formula generale ed onnicomprensiva, che i periodi di
astensione obbligatoria dal lavoro per maternità devono essere computati
nell'anzianità di servizio «a tutti gli effetti». In ordine all'astensione
facoltativa il successivo articolo 7 dispone che i periodi di assenza «sono
computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle
ferie ed alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia».
Secondo il Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 5797 del 13
novembre 2007, le norme appena richiamate sanciscono una completa
equiparazione anche del periodo di astensione facoltativa all'effettiva
prestazione di servizio con l'unica eccezione degli effetti delle ferie,
della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia.
La circostanza che l'astensione facoltativa derivi da una libera scelta
dell'interessata nulla toglie al fatto che essa sia rivolta alla tutela
della prole, ossia al soddisfacimento di esigenze intimamente compenetrate,
in un'ottica di naturale continuazione, con la tutela della maternità
naturale posta a fondamento dell'astensione obbligatoria.
Ne deriva che, in assenza di un'indicazione legislativa discriminante, sia
l'astensione obbligatoria e sia quella facoltativa debbano essere
considerate alla stregua di servizio effettivamente prestato.
Da quanto sopra consegue che nelle graduatorie degli
insegnanti anche il periodo di astensione facoltativa deve essere calcolato
nell'anzianità di servizio.
Insegnanti di religione. Le domande
di mobilità dal 17 marzo al 15 aprile.
E' stata firmata dal ministro e trasmessa con nota n. 3033, l'OM n. 27
del 21 febbraio 2008. L'Ordinanza regola le procedure per la mobilità dei
docenti di religione cattolica, in attuazione di quanto previsto all'art.
37-bis del Ceni 20/12/2007.
Questi i termini per le operazioni di mobilità
• Le domande di mobilità devono essere presentate dal 17 marzo al 15 aprile
2008.
• II termine per la pubblicazione dei movimenti è fissato al 30 giugno 2008.
• II termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle
domande è fissato al 10 giugno 2008.
Mobilità degli Insegnanti di
Religione Cattolica -Chiarimenti.
A seguito di refusi contenuti nei modelli di domanda e richieste di
precisazioni in merito alla valutazione dei titoli, segnalate anche per le
vie brevi dalle OO.SS., l'Amministrazione ha diramato la nota allegata con
la quale sono forniti chiarimenti sull'applicazione e interpretazione
dell'O.M. 27/2008.
Nota 26 marzo.
Corsi abilitanti
strumento musicale.
Con apposito decreto ministeriale, il Miur consente ai conservatori e agli
istituti musicali pareggiati di accogliere, con riferimento ai docenti che
hanno maturato i requisiti, le domande di partecipazione ai corsi biennali
di II livello anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 3
dell'art. 3 del D.M. n. 137/2007.
Decreto 20 marzo 2008 prot. n. 2020
IL NUOVO WELFARE. CHE COSA
CAMBIA NELLA SCUOLA
Lo scorso 23 Luglio il Governo e le parti sociali hanno firmato un
protocollo su Previdenza, Lavoro e Competitivita per l'equità e la
sostenibilità; al fine di promuovere una crescita economica duratura,
equilibrata e sostenibile attraverso l'utilizzo di strumenti non soltanto di
carattere finanziario ma anche sociale.
Tale accordo si è tradotto in una legge (la n. 247 del 24 Dicembre 2007,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 Dicembre scorso) che, tra
gli altri contenuti, ha modificato parzialmente la riforma Maroni del 2004
rispetto ai requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici dalla
stessa introdotti a decorrere dall' 1° Gennaio 2008
Le principali novità sono:
- Dal 1° gennaio 2008 e fino al 30 giugno 2009, i lavoratori dipendenti
potranno accedere alla pensione d'anzianità con 58 anni d'età e 35 anni di
contributi.
- Dal 1° luglio 2009, l'accesso al trattamento pensionistico si realizza
tramite le cosiddette "quote": il requisito per ottenere la pensione è dato
dalla somma dell'età anagrafica e del numero dei contributi versati (il
requisito contributivo minimo è pari a 35 anni).
- Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010, il diritto alla pensione si matura
a quota 95, con almeno 59 anni d'età. ( esempio: 59 anni d'età e 36
d'anzianità contributiva oppure 60 anni d'età e 35 di contributi).
- Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, la quota passa a 96 e l'età
minima è fissata a 60 anni.
- Dal 1° gennaio 2013, la quota è aumentata a 97 ed il requisito anagrafico
minimo a 61 anni.
Il personale della scuola
Il nuovo meccanismo degli scalini e delle quote per la pensione d'anzianità
prevede un correttivo per il personale della scuola. Le regole introdotte
dalla legge non modificano il calendario delle uscite: 1° settembre per il
personale della scuola e 1° novembre per le università, i conservatori e le
accademie di belle arti.
I requisiti di età e di contribuzione si considerano acquisiti se raggiunti
entro il 31 dicembre dell'anno. Ciò significa, per esempio, che si può
ottenere la pensione di anzianità dal 1° settembre 2008 anche se a tale data
si hanno solo 34 anni e 8 mesi di servizio e un'età di 57 anni e 8 mesi.
Tanto si applica anche nel 2009, infatti, il personale potrà lasciare il
servizio con 58 anni d'età e 35 di servizio, in quanto entrerà in funzione
sei mesi dopo (dal 1° gennaio 2010) la quota "95" che richiede 60 anni d'età
o in alternativa 59 anni se sono stati versati almeno 36 anni di contributi.
In altre parole nella scuola esiste una sola finestra d'uscita nel corso
dell'anno.
Pertanto e purché i requisiti anagrafici e contributivi (58 e 35) siano
raggiunti nel corso dell'anno i lavoratori potranno lasciare il lavoro e
contestualmente usufruire dell'assegno pensionistico con inizio dal 1
settembre 2009 per il personale della scuola e 1° novembre per le
università, i conservatori e le accademie di belle arti.
In pratica nella scuola per tutto il 2009 si potrà andare in pensione con i
requisiti previsti nel 2008 e la quota "95" scatta dal 01.01.2010 anziché
dal 01.07.2009 come per tutti gli altri lavoratori dipendenti.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di mettersi in pensione a qualsiasi
età se si hanno almeno 40 anni di contributi.
Gli scalini anziché lo scalone
Va rilevato come la nuova disciplina renda più favorevole la posizione dei
lavoratori che maturano i requisiti nel periodo immediatamente successivo al
31 Dicembre 2007, con un vantaggio progressivamente decrescente per coloro i
quali, invece, conseguono negli anni successivi il requisito anagrafico
richiesto per accedere ai trattamenti pensionistici.
Entro il 31 Dicembre del 2012, l'incremento dei requisiti anagrafici
previsti dal 1° Gennaio 2013 potrebbe essere differito qualora una specifica
verifica sulla spesa (da effettuarsi entro il 30 Settembre dello stesso
anno) dimostri i positivi effetti finanziari della manovra sul versante
previdenziale, nel senso del raggiungimento dei risparmi dalla stessa
previsti.
I diritti acquisiti
E' mantenuta la tutela dei diritti acquisiti al 31 Dicembre 2007.
Infatti, così come previsto dall'articolo 1 -comma 3- della legge n.243/2004,
" ...Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 Dicembre 2007 i requisiti
d'età e d'anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima
della data d'entrata in vigore della presente legge (01/01/2008), ai fini
del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o
d'anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, consegue il
diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e può
chiedere all'Ente d'appartenenza la certificazione di tale diritto...",
mantenendo le previgenti decorrenze e anche se siano stati introdotti nuovi
e più elevati requisiti.
Le donne
Si prescinde dai nuovi requisiti e si continuano ad applicare i precedenti
(35 anni d'anzianità contributiva e 57 anni d'anzianità anagrafica), in via
sperimentale fino al 31.12.2015, che riguardano solo le lavoratrici
dipendenti che intendono optare per una liquidazione del trattamento
pensionistico secondo le regole di calcolo previste per il sistema
contributivo (artìcolo 1 -comma 9- della legge n.243/2004), con un assegno
però di almeno il 20% inferiore rispetto a quello che potrebbero percepire
più tardi con la pensione di vecchiaia. Le donne continueranno ad andare in
pensione di vecchiaia una volta raggiunti i 60 anni con un'anzianità
contributiva minima di 20 anni.
Le nuove disposizioni in materia di totalizzazione e cumulo di periodi
assicurativi.
Nel sistema retributivo o misto il limite minimo d'anzianità contributiva
previsto per sommare i contributi versati nelle varie gestioni passa da 6 a
3 anni. Lo prevede l'art. 1 comma 76 lett. a) della legge 247/07 che ha
modificato l'articolo 1, comma 1, del Dlgs 2 febbraio 2006, n. 42. La
lettera b) del citato articolo 1 ha invece modificato l'art. 1, comma 1, del
Dlgs 30 aprile 1997 n. 184 eliminando i limiti che erano previsti da detto
articolo alla possibilità di cumulare i contributi versati in qualsiasi
gestione, cassa o fondo.
Sino ad oggi, infatti, era possibile cumulare tutti i contributi versati
solo se non si era raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione.
Con le nuove norme è possibile cumulare tutti i contributi versati anche se
si è raggiunto il diritto a pensione in una singola gestione. Entrambe le
disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1 gennaio 2008.
Le nuove misure per il riscatto della laurea
Nel prossimo numero sarà trattato compiutamente il riscatto del periodo del
corso di laurea ai fini della pensione che con le nuove disposizioni più
favorevoli si rivela un vero investimento redditizio e sicuro.
Giuliano Coan
Per i prof: 3 anni di
università, 2 di specializzazione e 1 di praticantato.
Previsto anche il superamento di un concorso pubblico bandito a livello
regionale sulle cattedre effettivamente disponibili. E' questo l'iter che
aspetta gli aspiranti insegnanti che dovranno subentrare agli attuali
precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Il piano strategico è
stato esposto il 15 gennaio a Roma durante una giornata di studi,
organizzata dal Cidi, a cui hanno partecipato esperti di scuola,
pedagogisti, sindacalisti e i vertici del ministero della P.I.
Tre anni di università propedeutica, due di corso di specializzazione e uno
di praticantato da svolgere direttamente nelle scuole, dopo aver superato un
concorso pubblico bandito a livello regionale sulle cattedre effettivamente
disponibili. E' questo l'iter, pari ad almeno sei anni, che aspetta gli
aspiranti insegnanti che dovranno subentrare agli attuali precari inseriti
nelle graduatorie ad esaurimento.
Il piano strategico è stato esposto il 15 gennaio a Roma presso Palazzo San
Macuto durante la giornata di studi, organizzata sulla "Formazione iniziale
dei docenti". Il ministro Giuseppe Fioroni e il suo vice Mariangela Bastico
hanno tracciato le linee di indirizzo delle nuove scuole di
specializzazione, dopo che con la finanziaria di fine anno la Commissione
Bilancio del Senato ha introdotto innovative modalità di selezione,
formazione e assunzione in ruolo dei docenti: ad iniziare dal reintegro dei
concorsi ordinar! con cadenza biennale. Ebbene, innanzitutto le Siss
continueranno ad esistere: certo, con una configurazione diversa a quella
avuta nei primi dieci anni di vita. Le altre priorità del Ministero:
assorbire tutti i docenti precari inseriti nelle graduatorie ad esaurimento,
introdurre un rapporto paritetico tra sistema scolastico e università e
sopratutto creare un nuovo modello di assunzioni sulla base dei posti
disponibili attraverso una selezione con validità biennale. Il
sottosegretario, Miariangela Bastico si è soffermata sulla necessità di
attivare delle graduatorie per abilitati "aperte e con validità biennale".
In pratica, i docenti che non entreranno in ruolo nel biennio successivo
alla vincita del concorso ordinario dovranno di nuovo essere messi alla
prova e sostenere un'altra selezione. Bastico ha anche ribadito che la
formazione di questo tipo ("con tempi brevi tra un corso e l'altro")
diventerà anche l'unico canale per entrare a far parte della docenza
scolastica.
Organici
Questa mattina, 4 gennaio 2008, l'amministrazione ha illustrato alle
organizzazioni sindacali una bozza di decreto relativa alla determinazione
delle dotazioni organiche per l'anno scolastico 2008/09.
In applicazione del comma 412, art.2, della Legge finanziaria (n. 244 dei 24
dicembre 2007), l'amministrazione prevede la riduzione per l'anno scolastico
2008/09 di 11.000 unità di personale ripartite in 10.000 per il personale
docente e 1.000 per il personale ATA.
Per quanto riguarda i docenti della scuola dell'infanzia l'amministrazione
prevede il mantenimento dei posti istituiti in organico di fatto nell'anno
2007/08.
Per la scuola primaria a fronte di un incremento della popolazione
scolastica di 7.000 unità prevede una contrazione di organico di circa 5.000
posti.
Nella scuola secondaria di primo grado grado a fronte di un incremento di
alunni di 22.000 unità prevede ipotizza un incremento di circa 1000 posti.
Nella scuola secondarne di secondo grado, invece, a fronte di un decremento
della popolazione scolastica di circa 9.000 unità Ipotizza una riduzione di
organico di circa 6.000 posti.
Per quanto riguarda il sostegno richiama i nuovi criteri di definizione
dell'organico della finanziaria che prevede il raggiungimento nell'anno
scolastico 2010/11 della consistenza di organico di diritto pari al 70<M»
del posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/07.
A differenza dei docenti per il personale ATA non è state formulate nessuna
ipotesi sulla tipologia di posti su cui effettuare i tagli.
L'amministrazione proseguendo una politica pluriennale di tagli che ha
eliminato l'organico funzionale e derogato al decreto sulla formazione delle
classi (DM 331/98), prospetta ulteriori riduzioni di organico che
incideranno negativamente sulla qualità e sulla quantità dell'offerta
formativa.
Mobilità scuola 2008/2009:
la modulistica.
Pubblicati i vari moduli per la presentazione delle domande.
Rinviate le Indicazioni per la mobilità riguardante gli insegnanti di
religione cattolica.
Modulistica
Tempistica per le varie operazioni connesse alla mobilità nei vari gradi
di scuola e tipologia di personale.
|
Termine chiusura area |
Data pubblicazione movimenti |
|
| Primaria Infanzia 2° grado 1° grado Pers. Educativo Ata |
13
marzo 3 aprile 21 aprile 19 maggio 21 aprile 22 maggio |
9
aprile 24 aprile 19 maggio 16 giugno 12 maggio 19 giugno |
Dossier IBAN: dal 1° Gennaio
2008 cambiano i bonifici bancari.
I4 Gennaio 2008: anche per i bonifici nazionali diventa obbligatorio
indicare il codice IBAN (International Bank Account Number) del beneficiario
al posto delle tradizionali Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero di C/C)
L'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana), per i propri utenti, ha messo a
punto due guide - una rivolta alle famiglie e l'altra al mondo delle imprese
- realizzate in collaborazione con 14 associazioni dei consumatori.
Cessazioni dal servizio,
proroga al 21 gennaio.
Con la nota ministeriale prot.n. 286 dell'8 gennaio 2OO8 il Ministero ha
prorogato dal 10 al 21 gennaio 2008 Il termine di scadenza della
presentazione delle domande di collocamento a riposo.
Con la legge 24/12/2007 n. 247 sono state apportate importanti correttivi ai
requisiti di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione
previsti dalla legge n. 243 dei 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio
2008, il possesso di 60 anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.
Per meglio organizzare le procedure in virtù delle novità il termine per la
presentazione delle domande è stato prorogato al 21 gennaio 2008.