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Scuola dell'infanzia
L’offerta relativa alla scuola dell’infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie. Anche per tale ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici provinciali e d’intesa con gli Enti Locali, all’attivazione di opportune forme di coordinamento, in modo da:
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consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della dinamica della domanda;
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razionalizzare l’offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse disponibili;
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contenere e controllare il fenomeno delle doppie iscrizioni per rispondere al meglio alle richieste dei genitori.
Ulteriori condizioni per qualificare l’organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le scuole dell’infanzia (www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2008, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2009. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2008.
Rientra nell’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle delibere degli organi collegiali, la possibilità di consentire la frequenza fin dall’inizio dell’anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre anni a gennaio 2009.
È comunque esclusa la possibilità di iscrivere a scuole dell’infanzia bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 gennaio 2009. L’iscrizione di bambini che compiano il terzo anno dopo tale data è consentita solamente all’interno di sezioni primavera regolarmente costituite e autorizzate.
Particolare attenzione va anche riservata alla gestione delle liste d’attesa al fine di assicurare pari condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.
Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà l’informazione sollecita alle famiglie per consentire altra opzione verso scuola diversa.
1.1 Sezioni primavera
Da questo anno scolastico 2007-2008 è stato avviato, in forma sperimentale, il nuovo servizio integrato per bambini di età compresa tra i 24 mesi (compiuti entro il 31 ottobre 2007) e i 36 mesi, previsto dalla legge 296/2006 e disciplinato dall’Accordo sancito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali il 14 giugno 2007.
Le nuove sezioni in cui si struttura il nuovo servizio sono state costituite presso scuole dell’infanzia statali, paritarie e comunali o asili nido comunali o convenzionati.
Tale offerta educativa si realizza mediante specifica sezione appositamente costituita, con un proprio progetto educativo, spazi propri e personale dedicato, differenziandosi, pertanto, dall’istituto dell’anticipo che si fondava sulla domanda individuale delle famiglie.
La particolarità di questa offerta educativa e la sua connotazione sperimentale che la colloca tra i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) e quelli propri della scuola dell’infanzia (3-6 anni) non consentono, allo stato attuale, di definirne con precisione una configurazione ordinamentale.
Anche per questa ragione, l’apertura di nuove sezioni per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e l’iscrizione ad esse non potrà seguire le normali cadenze temporali di iscrizione proprie degli altri profili istituzionali.
Verranno pertanto fornite opportune informazioni in una fase successiva, d’intesa con gli altri Ministeri interessati, con le Regioni e con le rappresentanze nazionali dei Comuni.
1.2 Gli orari di funzionamento
Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50 ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole, nel rispetto delle dotazioni organiche. |